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Albo consulenti esterni

Normativa nazionale.

La legge finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 all'art. 3 comma 18 stabilisce quanto segue:
18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

e al comma 54 porta modifiche all'art. 1 comma 127 della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n.  662 che ora dispone quanto segue:

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Normativa provinciale. 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, art. 39  undecies (aggiornato con L.P. 12 settembre 2008, n. 16): Elenco degli incarichi.

1. È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti diversi dalla Provincia gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco. Per le finalità del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 127 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo